DECRETO del 27 marzo 2003
Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto n. 886 del 27 marzo 2003, ha emanato il divieto di sbarco e circolazione sull'isola d'Ischia, che sarà in vigore dal 12 aprile al 30 settembre 2003
IL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI DECRETA:
... OMISSIS ...
Art.1-DIVIETO
Dal 12 aprile 2003 al 30 settembre 2003 sono vietati il trasporto e la circolazione sull'isola d'Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania, condotti da persone residenti sul territorio della regione Campania, con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'isola;
Art.2-DIVIETO
Nel medesimo periodo il divieto di cui all'art. 1 è esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della regione Campania;
Art.3-DEROGHE
Nel periodo e nei comuni di cui all'articolo 1 è concessa deroga al divieto per i veicoli appresso elencati:
a) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;
b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 t limitatamente alle giornate dal lunedì al venerdì, purché non festive. Tale limitazione non sussiste per i veicoli che trasportano generi di prima necessità e soggetti a facile deperimento, farina, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione e bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell'agenzie di viaggio e veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata, adibiti a trasporto di carburante e di rifiuti;
c) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;
d) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni, manifestazioni culturali, fiere e mercati. Il permesso di sbarco verrà concesso dall'Amministrazione comunale interessata, di volta in volta, secondo le necessità;
e) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e autocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull'isola, in apposite aree loro destinate e potranno essere ripresi solo alla partenza;
f) autoveicoli di proprietà della Amministrazione provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e per il servizio di viabilità;
g) autoveicoli in uso a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Comune sul quale è indicata l'ubicazione dell'abitazione di proprietà, limitatamente ad un solo autoveicolo per nucleo familiare;
h) veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;
i) veicoli che trasportano esclusivamente veicoli nuovi da immatricolare;
j) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 30 giorni in una casa privata, con regolare contratto di fitto, o per 15 giorni in un albergo dei Comuni di Serrara Fontana e Barano d'Ischia, ai quali sarà rilasciato apposito bollino dalla polizia urbana dei suddetti Comuni.
Art.4-SANZIONI
Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,00 a euro 1376,55 così come previsto dal comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornato con decreto del Ministero della Giustizia in data 24 dicembre 2002;
Art.5-AUTORIZZAZIONI IN DEROGA
Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola di Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull'isola;
Art.6-VIGILANZA
Il Prefetto di Napoli e le competenti autorità portuali, ognuno per la parte di propria competenza sono incaricati della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato».