Disciplina ormeggi Ischia Porto
ORDINANZA N.70/2001
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ischia:VISTE le proprie Ordinanze numeri 47/2000 e 37/2001 rispettivamente datate 14.07.2000 e 29.06.2001 relative alla disciplina degli ormeggi del porto di Ischia; VISTA la nota n° 017547/339-4 “P” in data 09.08.2001 con la quale il Comando Compagnia Carabinieri di Ischia ha rappresentato la necessità di traslare l’attuale ormeggio della propria unità navale CC628 per condivise esigenze di sicurezza;VISTI i propri fogli numeri TE/11167, 11168, 11169 e 11170 tutti in data 20.11.2001 diretti a Ditte titolate ad effettuare l’alaggio e la custodia di unità in genere;VISTA la note rispettivamente in data 21.11.2001 e 14.12.2001 con le quali le Ditte “SCOTTI Arcangelo e Michele” e “DE ANGELIS Federico” entrambe di Ischia si rendono disponibili a garantire il servizio di alaggio e custodia delle unità rimosse da questa Autorità Marittima in quanto ormeggiate in violazione alla presente ordinanza;CONSIDERATA la necessità di disciplinare gli ormeggi per le imbarcazioni da diporto che effettuano noleggio e/o locazione nonché quelle asservite a centri diving iscritte presso questo Ufficio;RITENUTO opportuno ottimizzare l’utilizzazione invernale dello specchio acqueo attualmente destinato all’ormeggio delle navi da diporto;CONSIDERATA la necessità di garantire la più razionale utilizzazione dello specchio acqueo antistante il tratto di banchina compreso tra le bitte contraddistinte dai numeri 31 e 37;VISTI gli articoli 17, 30, 62, 63, 65, 68 e 81 del Codice della Navigazione nonché l’articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima); RENDE NOTO che, in attesa delle operazioni di dragaggio portuale, a decorrere dal giorno 07.01.2002 gli ormeggi alle banchine e negli specchi acquei del porto di Ischia sono regolamentati dalla presente ordinanza e dalle eventuali ulteriori disposizioni dettate da questa Autorità Marittima qualora situazioni contingenti lo richiedano.ORDINA
Art. 1) Alle bitte, numerate progressivamente a partire dallo spigolo lato levante dello scalo di alaggio, fatte salve particolari disposizioni eventualmente impartite da questo Comando, le unità navali in genere dovranno ormeggiarsi secondo i criteri e la destinazione di seguito indicati:
a) nello specchio acqueo compreso tra lo spigolo destro della canaletta di accesso in porto lato destro e sino allo spigolo dello scalo di alaggio lato levante è vietato l’ancoraggio e l’ormeggio a qualsiasi tipo di unità navale salvo deroghe richiedere ed ottenere da questa Autorità Marittima per l’utilizzo del retrostante scalo di alaggio;
b) lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina compreso tra le bitte contraddistinte dalla lettera “A” e dal n° 3 è destinato all’ormeggio di unità da pesca;
c) lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina compreso tra la bitta contraddistinta dal n° 3 ed il lato di levante dell’esistente pontile “1” oggetto di apposito titolo concessorio è destinato al temporaneo ormeggio delle unità intente in operazioni di rifornimento di gasolio S.I.F. presso l’esistente distributore carburante;
d) lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina compreso tra il lato di ponente del pontile di cui alla precedente lettera c) e la bitta contraddistinta dal n° 22 è destinato all’ormeggio di unità da diporto per conto di terzi, regolato con atto concessorio (all’attualità assentito alla Società “IschiAmbiente”);
e) lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina compreso tra le bitte contraddistinte dai numeri 22 e 27 è destinato all’ormeggio di unità da traffico per gite turistiche;
f) lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina compreso tra le bitte contraddistinte dai numeri 27 e 28 è destinato all’ormeggio di unità navali militari;
g) lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina compreso tra le bitte contraddistinte dai numeri 28 e 31 è destinato all’ormeggio libero di navi da diporto da assentire a cura di questa Autorità Marittima secondo i dettami di cui al successivo Art. 3). Lo stesso specchio acqueo, nel periodo che va dal 1° novembre di ogni anno al successivo 31 marzo e fermo restando la sua attuale, prioritaria destinazione, è utilizzabile - per un periodo non superiore a giorni 10 (dieci) eventualmente rinnovabile e previa autorizzazione di questa Autorità Marittima da rilasciarsi a seguito di presentazione di apposita istanza in duplice copia di cui una in bollo (come da fac-simile in allegato “A”) - all’ormeggio delle imbarcazioni da diporto che per caratteristiche (lunghezza e pescaggio) risultano essere assimilabili alle navi da diporto. In tal caso, in occasione dell’eventuale arrivo di una nave da diporto sarà necessario che l’imbarcazione da più tempo ormeggiata lasci libero lo spazio occupato in un tempo massimo di trenta minuti, onde far posto alla nave da diporto in arrivo.
h) lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina compreso tra le bitte contraddistinte dai numeri 31 e 32 è destinato all’ormeggio delle motovedette delle Forze di Polizia;
i) lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina compreso tra le bitte contraddistinte dai numeri 32 e 37 è destinato all’ormeggio delle unità navali della Guardia Costiera ed all’operatività di questo Ufficio ovvero all’ormeggio di unità da diporto in funzione di particolari circostanze di volta in volta esaminate a seguito di presentazione di apposita istanza in duplice copia di cui una in bollo a questa Autorità Marittima (come da fac-simile in allegato “B”) e, comunque, per un periodo non superiore a giorni 3 (tre);
j) lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina compreso tra le bitte contraddistinte dai numeri 37 e 39 (Zona Redentore) è destinato all’ormeggio di aliscafi e di unità da passeggeri che effettuano collegamenti veloci di linea;
k) lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina compreso tra le bitte contraddistinte dai numeri 39 e 42 è destinato per particolari esigenze di natura emergenziale nonché alla sosta notturna di una motonave traghetto di linea;
l) presso lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina compreso tra le bitte contraddistinte dai numeri 42 e 43 è vietato l’ormeggio di qualsiasi unità;
m) lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina compreso tra le bitte contraddistinte dai numeri 43 e 45 è destinato all’ormeggio delle unità appartenenti al gruppo Battellieri-Ormeggiatori del porto di Ischia, nonché alle unità adibite al servizio ecologico e della Stazione Zoologica “Anton DOHRN” di Ischia;
n) lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina compreso tra le bitte contraddistinte dai numeri 45 e 48 è destinato, a seguito di presentazione di apposita istanza in duplice copia di cui una in bollo a questa Autorità Marittima (come da fac-simile in allegato “C”) e per un periodo non superiore a giorni 10 (dieci), all’ormeggio di imbarcazioni da diporto iscritte presso i RR.II.DD. di questo Ufficio che effettuano attività di noleggio e/o locazione ovvero appartenenti a locali centri diving che abbiano una lunghezza tale da non interferire con l’ormeggio della motonave che, effettuando la sosta notturna alla c.d. banchina “Redentore”, è solita sistemare in presenza di particolari condizioni meteomarine un cavo alla lunga alla bitta 49. A tal proposito iI Comandante di tale motonave dovrà assicurare apposita guardiania dell’ormeggio al fine di non intralciare il pacifico utilizzo della c.d. banchina “Fraulese”;
o) lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina compreso tra le bitte contraddistinte dai numeri 48 e 49 è destinato all’imbarco/sbarco di passeggeri da unità adibite al servizio di battellaggio;
p) lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina compreso tra la bitta contraddistinta dal n° 49 ed il lato di levante del c.d. “pontile 2 Italia ‘90” (c.d. banchina “Scivolo”) è destinato all’ormeggio di motonavi traghetto, aliscafi e linee veloci;
q) lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina compreso tra le bitte contraddistinte dai numeri 51B e 53 è destinato all’ormeggio di unità da traffico per gite turistiche;r) lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina compreso tra le bitte contraddistinte dai numeri 53 e 58 è destinato all’ormeggio di unità da diporto ad uso dei sodalizi nautici concessionari, regolato con appositi atti concessori (all’attualità assentiti allo “Yacht Club Isola d’Ischia” ed alla “Lega Navale Italiana – Delegazione di Ischia”);s) lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina compreso tra le bitte contraddistinte dai numeri 58 e 60 è destinato all’ormeggio di unità da pesca;t) lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina compreso tra le bitte contraddistinte dai numeri 60 e 64 è destinato all’ormeggio di unità da diporto per conto terzi regolato con atti concessori (all’attualità assentiti alla Società “Luise International” ed alla Ditta “Tufano Domenico”);u) lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina compreso tra le bitte contraddistinte dai numeri 64 e 68 è destinato all’ormeggio libero di natanti da diporto;v) presso lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina compreso tra le bitte contraddistinte dai numeri 69 e 72 è vietato l’ormeggio di qualsiasi unità, stante quanto prescritto dalla propria ordinanza 55/99 in data 25.11.1999;w) lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina compreso tra le bitte contraddistinte dai numeri 72 e 81 è destinato all’ormeggio di motonavi traghetto;x) il tratto della banchina Olimpica alta compreso tra le bitte contraddistinte dai numeri 80 e 81 e l’antistante specchio acqueo sono altresì destinati alle operazioni di alaggio e varo delle unità in genere a mezzo di autogrù da effettuarsi a seguito di comunicazione da far pervenire a questa Autorità Marittima con congruo anticipo da parte delle Ditte all’uopo titolate e fermo restando la disponibilità dello spazio stesso;y) lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina compreso tra le bitte contraddistinte dai numeri 82 e 86 è destinato al temporaneo ormeggio delle unità da diporto per rifornimento carburanti nonché per l’utilizzo della gru fissa ivi esistente;z) lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina compreso tra la bitta contraddistinta dal n° 86 e la zona detta Pagoda è destinato all’ormeggio di unità da diporto per conto terzi regolato con atto concessorio (all’attualità assentito alla Ditta “Ferrandino Francesco”). Art.2) In ogni ulteriore specchio acqueo non espressamente indicato, deve intendersi vietato l’ancoraggio e l’ormeggio delle unità navali in genere. Art.3) Chiunque intenda ormeggiare una nave da diporto nello specchio acqueo compreso tra le bitte 28 e 31 deve richiedere l’ingresso sul canale 13 in VHF e l’autorizzazione all’ormeggio sarà assentita a cura di questa Autorità Marittima a seconda degli spazi disponibili. Il periodo di ormeggio non potrà superare le 48 ore salvo espresse deroghe dell’Autorità Marittima. Decorso il termine assegnato, il destinatario del provvedimento autorizzativo dovrà lasciare libero l’ormeggio al fine di soddisfare eventuali analoghe richieste d’ormeggio; in mancanza potrà essere autorizzato, previa nuova richiesta secondo le formalità cui sopra, un ulteriore periodo d’ormeggio. Art.4) In presenza di un numero di richieste - e pertanto di unità – tale da non poter essere soddisfatte con gli spazi di cui alle lettere g), i) e n) del precedente Art.1), si procederà con rotazione delle imbarcazioni in funzione dell’ordine di presentazione delle richieste stesse. Art.5) Per motivi di esiguità degli spazi portuali disponibili non è consentito ai possessori/proprietari delle imbarcazioni di cui al precedente articolo di avanzare istanze per più di una unità. Art.6) Le unità in genere ormeggiate in violazione di quanto previsto dalla presente ordinanza saranno rimosse d’ufficio a mezzo delle Ditte citate in premessa e dalle stesse custodite con spese a carico dei possessori/proprietari delle unità medesime. Art.7) Ogni precedente ordinanza/disposizione in contrasto con il presente provvedimento è da ritenersi abrogata. Art.8) E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. Art.9) I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto costituisca reato, a norma dell’art. 1174 del Codice della Navigazione, ovvero ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto e salvo che l’illecito comportamento non costituisca più grave e/o diverso reato, a norma dell’art. 1231 dello stesso Codice.