Divieto di sbarco Forio
Come ogni anno prima dell’inizio della stagione turistica, con la delibera di Giunta municipale n. 23 del 04.02.08, immediatamente eseguibile, l’amministrazione comunale ha provveduto ad inviare al ministero dei lavori pubblici la propria proposta per la regolamentazione dello sbarco e della circolazione dei veicoli sull’Isola d’Ischia per l’anno 2008, ovvero per il decreto di divieto che dovrebbe essere emanato il mese prossimo (la Pasqua quest’anno cade il 23 marzo). Per la verità, la proposta contenuta in delibera fa partire il divieto dal 1 marzo, ma sarà poi il ministero, preso atto delle proposte di tutti i comuni, ad adottare il provvedimento definitivo. Per il resto non compaiono sostanziali novità rispetto agli anni scorsi. Nel dettaglio, questi i contenuti della delibera n. 23:
«ART. 1 – DIVIETO: Dal 01/03/2008 al 30/09/2008 - sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola d'Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania.
ART. 2 – DIVIETO: Nel medesimo periodo il divieto di cui all'art.1 è esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t. anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della Regione Campania.
ART.3 – DEROGHE: Nei periodi e nei comuni di cui all'art. 1 è concessa deroga al divieto per i veicoli appresso elencati:
a) Autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprietà di persone o soggetti residenti in uno dei comuni dell'isola;
b) Autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;
c) Veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 t. limitatamente alle giornate dal Lunedì al Venerdì, purché non festivi. Tale limitazione non sussiste per quelli che trasportano generi di prima necessità e soggetti a facile deperimento, farina, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio e veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata adibiti al trasporto di carburante e di rifiuti;
d) Autobus di lunghezza superiore a mt. 7,5 ed autocaravan, che dovranno sostare per tutto il tempo della permanenza sull'isola in apposite aree destinate ad essere ripresi dopo la partenza;
e) Autoveicoli al servizio delle persone invalide, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dell'art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;
f) Autoveicoli per il trasporto di artisti ed attrezzature per occasionali prestazione di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso di sbarco verrà concesso dall' Amministrazione Comunale interessata di volta in volta, secondo le necessità;
g) Veicoli in uso a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal comune dove è ubicata l'abitazione di proprietà, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare;
h) Veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cure sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;
i) Veicoli che trasportano esclusivamente autoveicoli nuovi da immatricolare.
ART. 4 – SANZIONI: Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1485,00 così come previsto dal comma 2 dell' art. 8 del D.L.vo 30/04/1992 no285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia in data 29 dicembre 2006, come arrotondati ai sensi dell'articolo 195 comma 3 del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
ART.5 - AUTORIZZAZIONE IN DEROGA: al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco e di circolazione sull'isola d'Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, le Amministrazioni comunali, in presenza di fondati e comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.
ART.6 – VIGILANZA: Il Prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto per tutto il periodo considerato. Disporre che copia della presente deliberazione venga trasmessa al Ministero dei LLPP. ed alla Prefettura di Napoli».
Sta di fatto che poi, all’atto pratico, in assenza di rigidi controlli, una parte delle disposizioni contenute nel decreto ogni anno vengono sistematicamente violate, sia per quanto riguarda l’imbarco di automezzi non autorizzati che la circolazione sul territorio dei megabus turistici, che invece una volta sbarcati, dovrebbero rimanere fermi nelle aree loro assegnate.
Fonte il Golfo - Ischia